Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

 1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell’art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sull’ordinamento delle autonomie locali e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari. 

1.       Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell’apposita sala sita nell’Edificio comunale.

2. Il Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.

4. All’esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell’Unione europea così come prescrive l’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22. 

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall’amministrazione comunale, nonché a quelle cui l’amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo. 

Art. 4 - Presidenza. 

1. La presidenza delle sedute del consiglio comunale è assunta dal Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta, nel seguente ordine, dal Vicesindaco se consigliere comunale o dal consigliere anziano. 

Art. 5 - Compiti e poteri del presidente. 

1. Il presidente rappresenta l’intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il presidente provvede al funzionamento dell’assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione,

pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell’esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

 Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari.

 1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco e al Segretario comunale, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere non componente la Giunta che abbia riportato il maggior numero di voti, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.

7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale. 

Art. 7 - Conferenze dei capigruppo. 

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l’esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, a cura del segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato, viene redatto verbale.

7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capogruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata. 

Art. 8 - Commissioni consiliari.

 1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

— consultive permanenti;

— consultive temporanee di studio;

— speciali di inchiesta, di controllo e di garanzia. 

2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

 3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituita, è attribuita alle opposizioni. 

Art. 9 - Costituzione di commissioni speciali. 

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

3. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, il segretario, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La commissione, insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.

6. Il sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. 

Art. 10 - Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune. 

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l’art. 50, comma 8 del D. Lgs. N.267/2000.

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III

DIRITTO D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

 Art. 11 - Diritti dei Consiglieri.

 1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del consiglio.

2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita e l’attività del comune e fare raccomandazioni.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

4. Ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D: Lgs. N.267/2000, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo con le modalità previste nello Statuto.

5. I consiglieri comunali possono prendere visione delle deliberazioni della giunta con le modalità stabilite dallo Statuto e dall’apposito regolamento comunale. 

Art. 12 - Mozioni.

 1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l’attività dell’amministrazione comunale sull’argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull’intero indirizzo dell’amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Protocollo del Comune e sono poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica. 

Art. 13 - Interpellanze. 

1. L’interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale. 

Art. 14 - Interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto al Protocollo del Comune indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta scritta.

4. Il sindaco, accertato che l’interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile

del consiglio; se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.

5. Nel caso in cui l’interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato,ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l’interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l’interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

6. Per la trattazione dell’interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l’interrogante illustra l’interrogazione;

b) il sindaco o l’assessore hanno l’obbligo di rispondere;

c) l’interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

Complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

 Art. 15 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un’unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

 Art. 16 - Convocazione del consiglio comunale.

 1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

2. L’avviso di convocazione deve indicare:

— l’organo cui si deve l’iniziativa;

— il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza;

— l’eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;

__l’ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

Può altresì indicare il giorno e l’ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione

3. Stabilendo l’avviso di prima convocazione il giorno e l’ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

 Art. 17 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

 1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. Sedute ordinarie - sedute straordinarie: Sono ordinarie, di regola, tutte le sedute nelle quali sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, semprechè siano convocate nei periodi 1/3 – 30/6 e 1/9 – 31/12. Sono straordinarie tutte le altre.

1.       Sedute urgenti: Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l’osservanza dei termini neppure per la convocazione straordinaria.

2.       Sedute di prima e di seconda convocazione: Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno sette consiglieri compreso il sindaco Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l’intervento di almeno quattro consiglieri compreso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all’ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

In ogni caso, ai fini del computo dei quorum strutturale e funzionale, laddove la legge non disponga altrimenti, il sindaco è computato sempre tra i consiglieri comunali.

5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l’ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall’aula.

Art. 18 - Proposte di iscrizione all’ordine del giorno.

 1. Le proposte da trattare in consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l’iscrizione della sua proposta all’ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

3. Le proposte di deliberazione debbono sempre attenere ad oggetti di competenza consiliare. 

Art. 19 - Consegna e pubblicazione dell’avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L’avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio eletto dai Consiglieri mediante notificazione del messo comunale o a mezzo fax o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti termini:

a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;

b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni

prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d’urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell’ora stabilita per la riunione. Il giorno di consegna non viene computato.

2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di facsimile o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità presso il luogo di residenza del consigliere risultante agli atti del Comune. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L’eventuale consegna in ritardo dell’avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all’adunanza.

5. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all’albo pretorio ed è inviato al revisore dei conti.

6. Quando all’ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente disporrà l’affissione di appositi manifesti.

 Art. 20 - Ordine del giorno. 

1. L’ordine del giorno consiste nell’elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è compilato dal Sindaco, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza:

1 - le comunicazioni del Sindaco;

2 - le interrogazioni;

3 - le mozioni;

4 - le interpellanze;

5 - l’approvazione del verbale della seduta precedente;

6 - le proposte delle autorità governative;

7 - le proposte dell’autorità regionale;

8 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;

9 - le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;

10 - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d’urgenza o di opportunità lo consiglino, l’ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l’assenso di questo.

4. All’ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l’osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 19.

 Art. 21 - Deposito degli atti per la consultazione.

 1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, corredate dai pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. N.267/2000, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, e  di tutti gli altri documenti necessari, sono depositate nell’ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione almeno 48 ore prima della seduta consiliare.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

 Art. 22 - Registrazioni audiovisive.

 1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL’ADUNANZA

 Art. 23 - Disciplina delle adunanze. 

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l’ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell’adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell’argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Vicesindaco o dal consigliere anziano.

7. Il presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l’ordine interno all’organo collegiale, l’allontanamento della minoranza. 

Art. 24 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.

 1. Poiché, di massima, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l’illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 25 - Segreteria dell’adunanza. 

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.

4. Il segretario sovraintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all’Assemblea se richiesto, esegue l’appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all’argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 26 - Scrutatori - Nomina - Funzioni. 

1. Il presidente designa due consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete, se previste, e nell’accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l’ulteriore decisione del consiglio comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

 Art. 27 - Dei posti e degli interventi. 

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L’attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all’inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. 

Art. 28 - Ordine dei lavori - Sedute deserte. 

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsi venti minuti dall’orario previsto, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l’ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all’appello prima di uscire dall’aula hanno l’obbligo di darne avviso al segretario dell’assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione. 

Art. 29 - Inizio dei lavori. 

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all’ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato. Delle comunicazioni non viene redatto alcun verbale.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all’ordine del giorno dell’adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza. 

Art. 30 - Comportamento dei Consiglieri. 

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l’ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell’affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 31 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a due mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso. Detto avviso dovrà essere notificato al consigliere entro 30 giorni dal verificarsi del presupposto per la decadenza a cura del Segretario comunale.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 32 - Fatto personale. 

1. È fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

 Art. 33 - Pregiudiziali e sospensive. 

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

 Art. 34 - Partecipazione dell’Assessore non consigliere. 

1. L’eventuale assessore non consigliere di cui all’art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’art. 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d’intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l’avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta. 

Art. 35 - Adunanze aperte. 

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo se costituita, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare, singoli cittadini. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all’ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

1.       Durante le adunanze “aperte” del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

2.       Alla seduta partecipa il Segretario comunale. Il verbale redatto viene conservato agli atti del Comune per memoria. 

Art. 36 - Chiusura della discussione. 

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull’argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c’è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 5 minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 3 minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione. 

Art. 37 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell’ordine del giorno.

 1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell’ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.

4. L’avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII

DELLE VOTAZIONI

Art. 38 - Sistemi di votazione.

 1. L’espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. A tal fine, si intende per deliberazioni concernenti persone,  quelle ove il Consiglio è chiamato ad effettuare una valutazione discrezionale o un apprezzamento delle qualità e della capacità di una determinata persona. Non sono tuttavia tali quelle deliberazioni in cui l’Amministrazione, nell’applicare una norma giuridica, sia del tutto vincolata dall’accertamento di fatti ed elementi obiettivi.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del “sì” e del “no”, il segretario fa l’appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l’esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il presidente, con l’assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l’esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell’archivio comunale.

6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

7. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 10. 

Art. 39 - Ordine della discussione e della votazione. 

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l’ordine seguente:

— discussione generale;

— discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell’oggetto.

2. L’ordine delle votazioni è stabilito come segue:

a) la questione pregiudiziale, cioè l’esclusione dalla discussione e dal voto sull’argomento in trattazione;

b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell’argomento in trattazione;

c) l’ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;

d) gli ordini del giorno intesi a precisare l’atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;

f ) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;

g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge. 

Art. 40 - Annullamento e rinnovazione della votazione. 

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all’annullamento della votazione e disporne l’immediata ripetizione.

2. L’irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere

prima o immediatamente dopo la proclamazione dell’esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

 Art. 41 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all’esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa. 

Art. 42 - Mozioni d’ordine.

 1. È mozione d’ordine il richiamo verbale al presidente all’osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l’ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull’ammissione, o meno, di ogni mozione d’ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d’ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l’importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

 Art. 43 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

 1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all’oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull’argomento nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell’ordine del giorno o dell’emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 170 del D.Lgs. n.267/2000.

 Art. 44 - Dichiarazioni di voto.

 1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 3 minuti.

 Art. 45 - Computo della maggioranza.

 1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l’esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all’ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO VIII

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

 Art. 46 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

 1. Il processo verbale deve contenere, oltre all’indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell’adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l’ora d’inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all’ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l’interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

 Art. 47 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

 1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s’intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6. L’approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l’oggetto.

L’approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

 Art. 48 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

 1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 49 - Interpretazione del regolamento.

 1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all’interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.

2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere tecnico e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l’interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l’adunanza, relative all’interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell’ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l’argomento oggetto dell’eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L’interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

 Art. 50 - Pubblicità del regolamento.

 1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell’aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

 Art. 51 - Diffusione del presente regolamento.

 1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

 Art. 52 - Entrata in vigore.

 1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio da farsi successivamente all’intervenuta esecutività della relativa deliberazione di adozione..