Regolamento attività di parrucchiere ed estetista

COMUNE DI MAGHERNO (Prov. di PAVIA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER DONNA E PER UOMO ED ESTETISTA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 8/9/2003

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio Comunale, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni della legge 14/2/1963 n.161, modificata dalla legge 23/12/1970 n.1142 e 29/10/1984 n.735, le seguenti attività di:
a) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività esercitatile indifferentemente su uomo o donna, comprendente
- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di manicure;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
b) ESTETISTA: l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando, attraverso la eliminazione o l'attenuazione, gli inestetismi presenti.Tale attività, l'uso dei prodotti, definiti in base alle direttive CEE, delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentate dalla Legge della Regione Lombardia 15/9/1989 n.48, dalla Legge 4/1/1990 n.1 e dal D.d.g. della Regione Lombardia n.4259 in data 13/03/2003.

Le predette attività possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, anche presso il domicilio, a norma della legge 14/2/1963 n.16, modificata dalla Legge 23/12/1970 n.1142 ed integrata dalla Leggi 29/10/1984 Lombardia n.735, dalla L.R. 15/09/1989 n.48 e dalla Legge 4/1/1990 n.1.

2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte presso palestre, clubs, circoli privati, case di cura ospedali, ricoveri per anziani o presso il loro domicilio, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

3) Non sono soggette al presente regolamento:
a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.
b) Le attività proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni ed inoltre le scuole private per l'insegnamento professionale. In nessun caso le scuole potranno operare come imprese.

Art. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio Comunale l'attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del settore, previo parere della competente Commissione Comunale.

2) Non è consentito lo svolgimento di dette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo.

3) E' consentito lo svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente solo quando sia richiesto da cause di infermità o da altre particolari circostanze che impediscano al cliente di spostarsi e comunque nell'osservanza dell'orario stabilito.

4) E' consentito lo svolgimento delle attività di cui trattasi presso Ospedali, Case di cura, Caserme, ed altre convivenze da parte di operatori muniti di regolare Autorizzazione Comunale.

Art. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto dell'attività di parrucchiere per uomo e donna e dell'attività di estetista nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art.19 purchè, per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di parrucchiere per uomo e donna.

Art. 4 - REQUISITI

1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso, da parte dell'Impresa richiedente, dei seguenti requisiti:
a) Riconoscimento di qualificazione professionale, rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato della Camera di Commercio, del titolare se trattasi di ditta individuale di un socio o più soci o del direttore dell'azienda, se trattasi di impresa societaria, conseguito ai sensi dell'art.2 della Legge 23/12/1970 n.1142, dell'art.4 della L.R. n.48 del 15/9/1989 e dell'art.3 della Legge 4/1/1990 n.1.
Tale qualificazione professionale viene rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui alla Legge quadro 8/8/1985 n.443.
b) Dichiarazione di disponibilità di uso dei locali da parte del proprietario dell'immobile, o copia del contratto di locazione.
c) Parere sanitario favorevole dei locali rilasciato dall'ASL di Pavia.
d) Possesso dei requisiti di cui all'art.10 della legge 31/5/1965 n.575 (antimafia).

Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1) L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, sia essa svolta in forma individuale o societaria, possono essere rilasciate per una o più delle attività previste dall'art.1 del presente Regolamento, purchè svolte nel medesimo locale cui si riferiscono.

2) Nel caso di società non artigiane, sull'autorizzazione deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda, la quale deve essere in possesso di qualificazione professionale.
Nel caso di sostituzione della stessa, la ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.23.
I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 6 - ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO

1) Le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche presso il domicilio del cliente a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sanitarie vigenti.

Art. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1) La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art.3 della legge 23/12/1970 n.1142 e dalla legge 4/1/1990 n.1, è nominata dalla Giunta comunale e resta in carica 5 anni. I suoi componenti possono essere rieletti.

2) La Commissione, presieduta dal Sindaco o suo delegato, è composta da:
- 3 rappresentanti appartenenti alla categoria artigianale di appartenenza, di cui 1 necessariamente riservato agli estetisti, indicati dalle rispettive associazioni di categoria;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

- 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria;
- il Responsabile del servizio della Polizia Municipale;
- il dirigente del Servizio I dell'ASL - Pavia, o suo delegato.
Funge da Segretario della Commissione un funzionario comunale.

Art. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1) La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, nei seguenti casi:
a) domanda per nuove autorizzazioni;
b) domanda di trasferimento dei laboratori già in attività, in altra zona;
c) sospensione dell'attività per più di tre mesi;
d) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
e) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art.1 del presente regolamento;
f) modifica o revisione del presente regolamento.

2) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione, quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione del settore.

3) Le domande devono essere esaminate in ordine cronologico di presentazione al Protocollo Generale del Comune

Art. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

2) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al precedente art.7, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla precedente indicazione.

Art. 10 - RICORSI

1) Il provvedimento di diniego al rilascio di autorizzazione, deve essere motivato e inviato al richiedente entro 30 giorni alla data di decisione della Commissione Comunale.

2) Contro tale provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni di legge vigenti.

CAPO II: NORME PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, deve essere presentata su carta legale tramite l'Ufficio di Protocollo Generale del Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
b) in caso di società: ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
c) precisa ubicazione del locale dove s'intende esercitare l'attività.

2) Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:
a) autocertificazione dello stato di famiglia, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del richiedente ovvero dei soci in caso di società e del Direttore in caso di società non artigiana;
b) riconoscimento della qualifica professionale del richiedente o di un socio o più soci o del Direttore, nel caso di società non artigiana, rilasciato dalla Commissione provinciale per l'Artigianato della C.C.I.A.A.;
c) dichiarazione di disponibilità dei locali rilasciata dal proprietario dell'immobile e certificato di destinazione d'uso dei locali, qualora fosse ritenuto necessario, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
d) elenco delle apparecchiature che verranno impiegate nello svolgimento dell'attività di estetista;
e) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti che si renderà necessaria.

3) Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare medesimo in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art.2 della legge 1142/70, e dall'art.2 della legge n.1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa societaria, deve essere presentata dal legale rappresentante della Società, o da un socio amministratore, in possesso di qualifica professionale.

4) Nel caso di società artigiana ai sensi della legge quadro 8/8/1985 n.443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'attività che si intende esercitare.

5) Nel caso di società non artigiana, il richiedente dovrà indicare nella richiesta di autorizzazione il nominativo della persona che assumerà la direzione dell'azienda, la quale deve essere in possesso di qualificazione professionale.

Art. 12 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso che la domanda è stata favorevolmente esaminata, il richiedente dovrà produrre, pena la decadenza, il certificato di idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività, rilasciato dal Responsabile del servizio I dell'ASL - Pavia.

2) L'autorizzazione di cui all'art.5, sentita la commissione di cui al precedente art.7, è rilasciata con provvedimento del Responsabile del servizio entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di acquisizione di tutti i documenti necessari al rilascio.

3) L'autorizzazione dovrà essere esposta, a cura del titolare, nell'esercizio adibito all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

4) Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni, devono recare con sé l'autorizzazione o copia autenticata di essa, ed esibirla alla richiesta degli organi di vigilanza.

5) Il provvedimento del responsabile del servizio viene trasmesso all'interessato a mezzo di notifica o raccomandata R.R.

6) Non possono richiedere l'autorizzazione i minori se non hanno ottenuto l'emancipazione per decreto del Tribunale.

Art. 13 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1) La cessazione dell'attività, per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione dell'azienda per subingresso, deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni e comporta la restituzione del documento di autorizzazione.

2) La sospensione dell'attività sino a 30 giorni consecutivi, deve essere comunicata al Comune con avviso scritto e deve contenere il motivo della sospensione.

3) Se la sospensione supera i tre mesi, il titolare dell'autorizzazione dovrà inoltrare, su carta legale, domanda di proroga contenente le motivazioni. In tal caso dovrà esprimersi anche la Commissione comunale.

4) La richiesta di proroga dovrà essere sottoposta al parere della Commissione Comunale e non potrà essere concessa per più di sei mesi, fatti salvi i casi di gravi motivi comprovati da idonea documentazione.

5) Durante il periodo di sospensione devono continuare a sussistere i requisiti d'impresa.

Art. 14 - SUBINGRESSO

1) La cessione per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di un'azienda di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, o l'affidamento a terzi della gestione, comportano il trasferimento dell'autorizzazione al cessionario, purchè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio con atto notarile registrato ed il cessionario possieda i requisiti previsti dal vigente regolamento.

2) Nel caso di affitto dell'azienda, l'autorizzazione, per la durata prevista dall'atto di affittanza, viene intestata al cessionario ed il cedente avrà diritto alla restituzione dell'autorizzazione da parte del Comune, alla scadenza naturale ovvero alla risoluzione del contratto di affittanza.

Art. 15 - SUCCESSIONE PER MORTE, INVALIDITA', INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.

1) A norma dell'art.15 della legge 8/8/1985 n.443, in caso di morte, di invalidità permanente o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, o i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore di figli minorenni che abbiano assunto l'esercizio dell'impresa ed abbiano chiesto di conservare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, anche se non sono in possesso di qualifica professionale all'esercizio dell'attività, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione e continuare tale attività fino a un periodo massimo di cinque anni ovvero fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
Trascorso tale periodo, l'autorizzazione decade se gli aventi diritto non comprovino di essersi nel frattempo uniformati alle prescrizioni di cui all'art.2 della legge 1142/70, della L.R. 48/89 e dell'art.3 della legge 1/90 nonché del vigente Regolamento comunale.

Art. 16 - NORME IGIENICO - SANITARIE

1) I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 17 - ORARI E TARIFFE

1) Gli orari giornalieri di apertura degli esercizi e le giornate di chiusura annuali vengono stabiliti con decreto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

2) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre un cartello indicante l'orario di apertura, vidimato dall'ufficio comunale competente, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre il limite di orario, per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

4) Le tariffe devono essere esposte in modo chiaro e visibile all'attenzione della clientela.

CAPO III - DISTANZE

Art. 18 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITA'

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività, devono presentare richiesta in carta legale all'Amministrazione comunale osservando le norme del presente Regolamento.

Il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere della competente Commissione comunale e accertato quanto previsto dall'art.4 lettere b) e c) del presente Regolamento, rilascia l'autorizzazione al trasferimento della sede dell'esercizio dell'attività nel rispetto delle distanze minime stabilite per le nuove attività.

L'autorizzazione al trasferimento può essere concessa, in deroga a quanto stabilito dal successivo art.19 comma 1), ai titolari di autorizzazione che abbiano esercitato l'attività da almeno un anno e secondo le seguenti modalità:
1) Il trasferimento degli esercizi attivati da almeno un anno è autorizzato sulla base del rispetto delle distanze previste per le nuove autorizzazioni, ma ridotte del 50%.
2) Se il trasferimento avviene nelle immediate vicinanze, l'autorizzazione sarà rilasciata indipendentemente dall'osservanza della predetta distanza dagli esercizi esistenti più vicini. Per immediate vicinanze si intende una distanza compresa in una linea d'aria non superiore alla distanza prevista dall'art.19 del presente Regolamento.
3) Il trasferimento può essere autorizzato senza l'osservanza di alcuna distanza nei seguenti casi:
a) Definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto interessato, danneggiamento strutturale grave e permanente dello stabile per incendio, cause catastrofiche o altre cause analoghe.
b) Sfratto, non dovuto a morosità, convalidato dal Giudice.
4) E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 3 mesi in 3 mesi, in qualunque parte del territorio comunale, in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero per altri gravi motivi comunque temporanei e da documentare.

Art. 19 - DISTANZE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1) L'autorizzazione all'apertura di un esercizio viene rilasciata sulla base delle seguenti distanze minime, sentita la competente Commissione Comunale:
a) fra esercizi di parrucchiere per donna e per uomo: mt.100
b) fra esercizi di estetista: mt.200
Per le autorizzazioni all'esercizio di attività miste (parrucchiere ed estetista), le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di nuove autorizzazioni.

2) Le distanze minime previste dal presente articolo potranno essere riviste ogni anno dalla Giunta comunale.

3) La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente l'attraversamento pedonale. Nel caso in cui l'esercizio sia posto all'interno di fabbricati in piani diversi da quello stradale, la misurazione delle scale dovrà essere effettuata nel seguente modo:
misurazione lineare del passamano con abbattimento del 50%. In caso di contestazione e in dubbio tra i diversi sistemi di misurazione, verrà tenuta valida la distanza minore. Per ingresso esercizio si intende l'ingresso dell'unità immobiliare ad uso esclusivo.

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20 - CONTROLLI

1) Gli agenti di Polizia Locale, Sanitaria e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, possono accedere in tutti i locali per gli opportuni controlli, compresi i locali ubicati nel domicilio dell'operatore, se destinati all'attività di parrucchiere o di estetista.

Art. 21 - SANZIONI

1) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, fatte salve le sanzioni penali e le sanzioni amministrative accessorie previste dal successivo art.23, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma variabile da un minimo di 50,00 ad un massimo di 250,00 EURO.

2) Si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e dell'art.7-bis del D. Lgs. n.267/2000.

Art. 22 - ABUSIVISMO

1) Il Responsabile del Servizio ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.

2) Qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.

3) L'Amministrazione comunale predisporrà periodicamente un'azione di monitoraggio del settore al fine di:
a) contrastare fenomeni di abusivismo;
b) verificare il permanere dei titoli di qualificazione professionale in capo alle aziende del settore;
c) verificare la congruità e la legittimità dell'utilizzo delle apparecchiature tecniche.

Art. 23 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

2) La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

3) L'autorizzazione sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 6 mesi dalla conseguita autorizzazione ovvero abbia sospeso l'attività per oltre sei mesi, esclusi i casi di proroga della sospensione concessa ai sensi dell'art.13 comma 4).

4) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.

Art. 24 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art.21, nei casi contingenti e d'urgenza, determinati da ragioni d'igiene anche e non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art.50 comma 5) del D. Lgs. n.267/2000, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della autorizzazione o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - INTEGRAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI GIA' IN ESSERE

1) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento non è più concedibile alcuna autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere per tipologia singola uomo o donna, salvo che la legge non disponga altrimenti.

2) Per i titolari degli esercizi in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed in riferimento unicamente ai locali in uso, il rilascio dell'autorizzazione all'estensione tipologica della professione di parrucchiere verrà disposto d'ufficio e comunicato alle imprese interessate.

Art. 26 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1) Restano salve le autorizzazioni già rilasciate all'entrata in vigore del presente Regolamento, ad eccezione dell'adeguamento d'ufficio di cui all'articolo precedente.

Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio. All'atto della sua entrata in vigore, deve considerarsi abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 13/10/1963.